microcredito

MICROCREDITO

TESTO UNICO BANCARIO 2013 - Articolo 111 (1)

(Microcredito)

  1. In deroga all’articolo 106, comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco, possono concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società a responsabilità limitata semplificata di cui all’articolo 2463-bis codice civile o associazioni o società cooperative, per l’avvio o l’esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche:
  1. siano di ammontare non superiore a euro 25.000,00 e non siano assistiti da garanzie reali;
  2. siano finalizzati all’avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all’inserimento nel mercato del lavoro;
  3. siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.
  1. L’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
  1. forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;
  2. capitale versato di ammontare non inferiore a quello stabilito ai sensi del comma 5;
  3. requisiti di onorabilità dei soci di controllo o rilevanti, nonché di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali, ai sensi del comma 5;
  4. oggetto sociale limitato alle sole attività di cui al comma 1 nonché alle attività accessorie e strumentali;
  5. presentazione di un programma di attività.
  1. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in via non prevalente finanziamenti anche a favore di persone fisiche in condizioni di particolare

vulnerabilità economica o sociale, purché i finanziamenti concessi siano di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da garanzie reali, siano

accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano lo scopo di consentire l’inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e siano prestati a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato.

OMISSIS

 

DISPOSIZIONI ATTUATIVE MICROCREDITO

DECRETO 17 ottobre 2014 , n. 176

Titolo I - Microcredito per l'avvio o lo sviluppo di iniziative imprenditoriali e per l'inserimento nel mercato del lavoro

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito: «t.u.b.») e, in particolare l'articolo 111, comma 5, in base al quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative dello stesso articolo, disciplinando, tra l'altro,

    1. requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti
    2. limiti all’ammontare massimo dei singoli finanziamenti, al volume di attivita' e alle condizioni economiche applicate;
    3. le caratteristiche dei soggetti che beneficiano della deroga prevista dal comma 4 dello stesso articolo;
    4. le informazioni da fornire alla clientela;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentita la Banca d'Italia;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2014;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota prot. n. 600/UCL1334 del 29 settembre 2014;

Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei ministri, pervenuto con la nota prot. n. 9259 del 9 ottobre 2014;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1 - Beneficiari e caratteristiche dell'attivita'

  1. Rientra nell'attivita' di microcredito disciplinata dal presente titolo l'attivita' di finanziamento finalizzata a sostenere l'avvio o lo sviluppo di un'attivita' di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di societa' di persone, di societa' a responsabilita' limitata semplificata o di societa' cooperativa, ovvero a promuovere l'inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro.
  2. Sono esclusi i finanziamenti ai seguenti soggetti:
    1. lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da piu' di cinque anni;
    2. lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di dipendenti superiore alle 5 unita';
    3. societa' di persone, societa' a responsabilita' limitata semplificata, o societa' cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unita';
    4. imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori a quelli previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (fallimento, concordato preventivo …..), come aggiornati ai sensi del terzo comma della medesima disposizione ed un livello di indebitamento superiore a 100.000 Euro.

Art. 2 - Finalita' dei finanziamenti

  1. La concessione di finanziamenti e' finalizzata, anche alternativamente:
    1. all'acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all'attivita' svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative. I finanziamenti possono essere concessi anche nella forma di microleasing finanziario;
    2. alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;
    3. al pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualita' professionale e le capacita' tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti concessi alle societa' di persone e alle societa' cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci;
    4. al pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento.
  2. L'operatore verifica l'effettiva destinazione dei finanziamenti alle finalita' di cui al comma 1 anche richiedendo apposita attestazione al soggetto finanziato.

Art. 3 - Servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio

  1. L'operatore di microcredito presta, in fase istruttoria e durante il periodo di rimborso, almeno due dei seguenti servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati:
  1. supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato e all'analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell'attivita';
  2. formazione sulle tecniche di amministrazione dell'impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale;
  3. formazione sull'uso delle tecnologie piu' avanzate per innalzare la produttivita' dell'attivita';
  4. supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l'effettuazione di studi di mercato;
  5. supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato;
  6. con riferimento al finanziamento concesso per le finalita' indicate all'articolo 2, comma 1, lettera d), supporto alla definizione del percorso di inserimento nel mercato del lavoro;
  7. supporto all'individuazione e diagnosi di eventuali criticita' dell'implementazione del progetto finanziato.
  1. In deroga al comma 1, l'operatore di microcredito puo' affidare, con contratto da stipularsi in forma scritta, i servizi indicati nel presente articolo, a soggetti specializzati nella prestazione di tali attivita'. Il contratto prevede, tra l'altro, l'obbligo di riferire periodicamente all'operatore l'andamento delle attivita' svolte e i risultati conseguiti dai soggetti finanziati.

Art. 4 - Ammontare massimo, caratteristiche dei finanziamenti e canali distributivi

  1. I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 25.000 per ciascun beneficiario. Il limite puo' essere aumentato di euro 10.000, qualora il contratto di finanziamento preveda l'erogazione frazionata subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle seguenti condizioni:
  1. il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse;
  2. lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dall'operatore di microcredito.
  1. L'operatore di microcredito puo' concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo, non superi il limite di 25.000 euro o, nei casi previsti dal comma 1, di 35.000 euro.
  2. Il rimborso dei finanziamenti e' regolato sulla base di un piano con rate aventi cadenza al massimo trimestrale. La data di inizio del pagamento delle rate puo' essere posposta per giustificate ragioni connesse con le caratteristiche del progetto finanziato.
  3. La durata massima del finanziamento non puo' essere superiore a sette anni, ad eccezione dei finanziamenti concessi per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), per i quali la durata e‘ coerente con il piano di formazione finanziato e in ogni caso non superiore a dieci anni.
  4. Gli operatori di microcredito concludono direttamente i contratti di finanziamento. Per la promozione e il collocamento dei contratti di finanziamento, ove non curati direttamente, gli operatori di microcredito possono avvalersi esclusivamente dei soggetti indicati all'articolo 3, comma 2.

 

Titolo II- Requisiti dei finanziamenti destinati a promuovere progetti di inclusione sociale e finanziaria.

Art. 5 - Beneficiari e finalita' dei finanziamenti

  1. Rientra nell'attivita' disciplinata dal presente capo l'attivita' di finanziamento finalizzata a promuovere progetti di inclusione sociale e finanziaria destinati a persone fisiche che si trovino in una delle seguenti condizioni di particolare vulnerabilita' economica o sociale:
    1. stato di disoccupazione;
    2. sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per cause non dipendenti dalla propria volonta';
    3. sopraggiungere di condizioni di non autosufficienza propria o di un componente il

nucleo familiare;

    1. significativa contrazione del reddito o aumento delle spese non derogabili per il nucleo familiare.
  1. I finanziamenti sono destinati all'acquisto di beni o servizi necessari al soddisfacimento di bisogni primari del soggetto finanziato o di un membro del proprio nucleo familiare, tra cui, a titolo semplificativo e non esaustivo, spese mediche, canoni di locazione, spese per la messa a norma degli impianti della propria abitazione principale e per la riqualificazione energetica, tariffe per l'accesso a servizi pubblici essenziali, quali i servizi di trasporto e i servizi energetici, spese necessarie per l'accesso all'istruzione scolastica.
  2. L'operatore verifica, anche richiedendo apposite prove documentali, la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, nonche' l'effettivo utilizzo delle somme corrisposte per le finalita' di cui al comma 2.
  3. L'esposizione di ciascun beneficiario verso il medesimo finanziatore non puo' in alcun momento eccedere il limite di 10.000 euro; i finanziamenti non sono assistiti da garanzie reali e hanno una durata massima di cinque anni.
  4. I contratti di finanziamento specificano espressamente la destinazione dei fondi erogati e stabiliscono le forme e le modalita' di svolgimento dei servizi ausiliari di assistenza dei soggetti finanziati nella gestione del bilancio familiare. Tali servizi devono in particolare fornire ai debitori informazioni utili a migliorare la gestione dei flussi delle entrate e delle uscite e ralizzarsi durante l’intera durata del piano di rimborso del finanziamento. Essi possono essere ptrestati direttamente dall'operatore di microcredito

 

ALCUNE INFORMAZIONI PER ORIENTARSI

 

  • PROGRAMMA EUROPEO
  • PROGRAMMA REGIONALE
  • PROGRAMMA NAZIONALE

 

EUROPEO SOCETA' PERMICRO

FOGLIO INFORMATIVO

FINAZIAMENTO MICROCREDITO IMPRESA – Garantito dal Fondo di Garanzia EaSI – FEI Destinato all’avvio o allo sviluppo di un’attività di lavoro autonomo o di microimpresa

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO FINANZIATORE

PerMicro S.p.A. Sede legale e amministrativa Via XX Settembre, 38 – 10121 Torino – I – Capitale sociale 3.867.721,76 euro i.v. - C.F./P.I. 09645130015 - Iscrizione al n.ro 139 dell’Albo degli intermediari Finanziari ex art. 106 TUB – Sito internet: www.permicro.it – Email: info@permicro.it – Società soggetta all’attività di vigilanza e controllo di Banca d'Italia. Aderente al Fondo di garanzia EaSI-FEI (Fondo Europeo per gli Investimenti).

CHE COS'E' IL FINANZIAMENTO MICROCREDITO IMPRESA

Il finanziamento per operazioni di microcredito è un finanziamento in euro, a tasso fisso con piano di rimborso rateale, a breve o medio termine con durata da 18 a 72 mesi, finalizzato a sostenere l’avvio o lo sviluppo di un’attività di lavoro autonomo o microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa, ovvero a promuovere l’inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro.

Il Finanziamento Microcredito Impresa di PerMicro si perfeziona mediante scrittura privata tra le parti.

Il Finanziamento è assistito da garanzia rilasciata dal Fondo Europeo degli investimenti (FEI), fino all’80% del finanziamento.

 

CONTINUA:

Servizi ausiliari di assistenza (art. 3 D.M. 176/2014) senza costi aggiuntivi rispetto agli interessi e alle spese di istruttoria applicati al finanziamento.

Questo finanziamento è caratterizzato dall’erogazione di servizi ausiliari di assistenza e di monitoraggio da parte di PerMicro o tramite un operatore specializzato convenzionato: l’associazione PerMicroLab ONLUS.

PerMicro presta in fase istruttoria e durante il periodo di rimborso, almeno due dei seguenti servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio ai soggetti finanziati:

  1. supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato e all’analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell’attività;
  2. formazione sulle tecniche di amministrazione dell’impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria, della

gestione del personale;

  1. formazione sull’uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività dell’attività;
  2. supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l’effettuazione di studi di mercato;
  3. supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali, e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato;
  4. con riferimento al finanziamento concesso per le finalità indicate al punto d) del paragrafo che precede, supporto alla definizione del percorso di inserimento nel mercato del lavoro;
  5. supporto all’individuazione e diagnosi di eventuali criticità

dell’implementazione del progetto finanziato.

 

CONTINUA

Eventuali servizi accessori: può essere proposta al Cliente l’adesione o la sottoscrizione di una polizza assicurativa (Assicurazione finanziamento Protetto), a copertura del rimborso del credito derivante dal finanziamento, a fronte dei rischi di decesso, invalidità permanente, ricovero ospedaliero.

Le polizze assicurative accessorie al finanziamento sono facoltative e non indispensabili per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.

 

Tipologia di finanziamento erogato

I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di 25.000 euro per ciascun beneficiario.

 

Principali Rischi: con il finanziamento a tasso fisso, rimangono fissi per tutta la durata del finanziamento sia il tasso di interesse sia l’importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso garantisce la certezza, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell’ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato. Si possono, inoltre, manifestare rischi legati all’incremento di commissioni e/o spese a carico del Cliente non imposte dal creditore a fronte di variazioni di costi bancari, postali, ecc.

 

 

 

ESEMPIO PERMICRO
 

MICROCREDITO

 

Quanto può costare il finanziamento1 (esempio redatto ipotizzando valori e costi massimi)

Importo erogato: 23.200 euro Durata: 72 mesi

Ammortamento: rate (capitali + interessi) costanti Tasso Max: fisso nominale (TAN): 7,9% Spese di istruttoria: 1.800 euro

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 17,80% VOCI

Importo massimo finanziabile (al netto delle spese di istruttoria ed eventuali altre spese)

Importo minimo finanziabile (al netto delle spese di istruttoria ed eventuali

    1. euro

 

 

2.000 euro

 

CONDIZIO

NI
 

altre spese)

Durata Da 18 a 72 mesi

 

  1. di interesse nominale annuo (TAN) di interesse nominale annuo, fisso per l’intera durata del finanziamento non

superiore a 7,9%

Pari al tasso contrattuale (il TAN) maggiorato di 2,1 punti percentuali, comunque

 

Tasso di mora
 

compreso entro il tasso soglia usura rilevato trimestralmente ai sensi della Legge 7

marzo 1996 n. 108 (A disposizione dei clienti)

 

 

 

 

 

PIANO DI AMMORTAMENTO
 

Ammortamento “Francese”, ovvero rata costante con una quota capitale crescente e una quota interesse decrescente

Tipologia di rata Costante

Periodicità delle rate Mensile

Modalità di calcolo e di capitalizzazione degli interessi

Spese di rimodulazione piano di ammortamento (se richiesto da cliente)

360/360

mensile 50,00 euro

Incasso rata 2,00 euro a rata

Spese invio bollettini postali (se richiesto dal cliente)

 
10,00 euro una tantum se previsto dal contratto. Se il cliente cambia modalità di pagamento rispetto al contratto: 10,00 euro a invio

ALTRE

SPESEInvio comunicazioni 2,00euro(spesedibollo) peranno,oltrea1,19euro per anno,nelsolocasodiinvio per postaordinaria

Imposta di bollo 16,00 euro

 

 

 

 

 

 

 

Massimo Tasso di interesse applicato

 

Durata del finanziamento, in mesi

Importo della rata mensile per 23.200 euro di finanziamento

7,9

54 (4,5 anni)

€ 551,63

7,9

60 (5 anni)

€ 505,71

7,9

72 (6 anni)

€ 437,11

 

 

 

 

 

FONDO FUTURO - FONDO REGIONALE PER IL MICROCREDITO E LA MICROFINANZA

LA “Sezione Speciale Fondo Futuro 2014/2024” si rivolge alle microimprese e ai liberi professionisti che si trovano in situazioni di difficoltà di accesso ai canali tradizionali del credito. Sono previste specifiche riserve per alcune categorie di soggetti prioritari e a sostegno di progetti imprenditoriali realizzati nell’area del cratere sismico.

Intervento: Finanziamenti a tasso agevolato (1%) a sostegno di un piano di investimento o di avviamento di impresa

Soggetti Prioritari destinatari della riserva sono i seguenti:

  1. soggetti che abbiano età inferiore ai 35 anni non compiuti o superiore ai 50 anni compiuti; per le microimprese tale requisito va verificato in capo al titolare o al legale rappresentante;
  2. soggetti che abbiano reddito non superiore alla seconda fascia ISEE deliberata dall’INPS; per le microimprese tale requisito va verificato in capo al titolare o al legale rappresentante;
  3. soggetti che abbiano partecipato alle iniziative regionali “torno subito”, “in studio” e “coworking”; per le microimprese tale requisito va verificato in capo al titolare o al legale rappresentante;
  4. lavoratori svantaggiati, definiti dall’articolo 2 del Regolamento UE 651/2014; per le microimprese tale requisito va verificato in capo al titolare o al legale rappresentante;
  5. donne; per le microimprese tale requisito va verificato in capo al titolare o al legale rappStrudeiosDe’Annntibaalen&tAessociati –

 

FONDO FUTURO - FONDO REGIONALE PER IL MICROCREDITO E LA MICROFINANZA

 

Destinatari dell’agevolazione sono le Microimprese, inclusi i Titolari di partita IVA, che per condizioni soggettive e oggettive si trovino in situazioni di difficoltà di accesso ai canali tradizionali del credito. I Destinatari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

      • forma giuridica: società cooperative, società a responsabilità limitata (Srl) o società a responsabilità limitata semplificata (Srls – DL 76/2013), società di persone e ditte individuali, titolari di Partita IVA, anche non iscritti ad albi professionali;
      • costituite e già operanti, oppure in fase di avvio di impresa, nel qual caso devono costituirsi e iscriversi nel Registro delle Imprese entro e non oltre 30 giorni dalla concessione del finanziamento agevolato;
      • hanno o intendono aprire nel territorio della regione Lazio almeno una Sede Operativa, censita nel Registro delle Imprese Italiano, o Domicilio fiscale, risultante dal modello dell’Agenzia delle Entrate “Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA”;
      • settore di appartenenza: sono ammessi i Destinatari operanti in tutti i settori, ad esclusione del settore agricolo e ferme restando le

esclusioni previste dall’Avviso;

 

FONDO FUTURO - FONDO REGIONALE PER IL MICROCREDITO E LA MICROFINANZA

 

Spese ammissibili - Sono ammissibili, entro i massimali indicati nell’Avviso, le spese connesse all’attività, indicate nel business plan e

sostenute nel periodo di realizzazione del progetto, (massimo 12 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento), conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, riconducibili alle seguenti categorie di spesa:

      • spese di costituzione, per le imprese non ancora costituite al momento della presentazione della domanda spese di funzionamento;
      • investimenti;
      • costo del personale.

Sono escluse le spese relative all’IVA e a qualsivoglia imposta o tassa. Non è possibile impiegare il finanziamento per consolidare debiti bancari né per coprire interessi passivi. Non è inoltre ammissibile l’acquisto di beni usati né di beni di rappresentanza o ad uso promiscuo. Il finanziamento copre il 100% delle spese ammissibili del progetto, nel rispetto dei massimali previsti. I finanziamenti sono erogati da Soggetti Erogatori, appositamente convenzionati con Lazio Innova, sulla base di una procedura di adesione ad un accordo predefinito

 

FONDO FUTURO - FONDO REGIONALE PER IL MICROCREDITO E LA MICROFINANZA

 

I finanziamenti hanno le seguenti caratteristiche:

      • finalità copertura di un piano di investimenti o di avvio di impresa
      • forma tecnica: mutuo chirografario
      • importo minimo 5.000 euro;
      • importo massimo 25.000 euro;
      • periodo di rimborso del prestito fino a 84 mesi, incluso l’eventuale preammortamento;
      • preammortamento massimo 12 mesi al tasso dell’1% (unopercento) annuo;
      • tasso fisso, predefinito nella misura dell’1% (unopercento) annuo;
      • rimborso in rate costanti mensili posticipate. Inoltre
      • non sono previsti costi aggiuntivi per il beneficiario (spese di istruttoria, commissioni di erogazione o incasso, penale di estinzione anticipata);
      • non possono essere richieste, a sostegno del finanziamento, garanzie reali, patrimoniali, finanziarie, né personali;
      • in caso di ritardato pagamento, si applica al beneficiario un interesse di mora pari al 2% (due per cento) in ragione d’anno.

 

FONDO FUTURO - FONDO REGIONALE PER IL MICROCREDITO E LA MICROFINANZA

 

Il finanziamento è erogato su un apposito conto corrente vincolato intestato al beneficiario: il 20% può essere reso tempo per tempo disponibile, anche mediante carta prepagata, per far fronte al pagamento delle spese ammissibili; le spese sostenute devono essere comunque sempre rendicontate.

Modalità d’intervento: Le risorse della Sezione Speciale FSE 2014-2020 sono utilizzate per erogare finanziamenti ai beneficiari, senza il coinvolgimento del capitale bancario, né di altri co-finanziatori. Il finanziamento copre il 100% delle spese ammissibili del progetto, nel rispetto dei massimali previsti.

 

FONDO FUTURO - FONDO REGIONALE PER IL MICROCREDITO E LA MICROFINANZA

A CHI RIVOLGERSI PER OTTENERE IL FINANZIAMENTO

Per presentare domanda a valere su Fondo Futuro 2014-2020 i beneficiari dovranno inviare via PEC il modulo di domanda allegato all’avviso, opportunamente compilato e sottoscritto, esclusivamente all’indirizzo PEC sotto indicato relativo al Soggetto Erogatore scelto fra quelli convenzionati con Lazio Innova e indicati in questo elenco.

Gli indirizzi PEC a cui inviare la domanda sono i seguenti:

ARTIGIANCASSA microcreditolazio@pecclub.artigiancassa.it

BCC ROMA 08327.fondofuturoprenotazioni@actaliscertymail.it BCC VELINO bccvelino@pec.it

COFITER agevolazioni.cofiter@legalmail.it CONFESERFIDI confeserfidi@legalmail.it FIDIMED microcreditofidimed@legalmail.it

  1. microcredito.fidimpresa@legalmail.it FIN.PROMO.TER. finpromoter_credito@legalmail.it MICROCREDITO ITALIANO microcreditoitaliano@legalmail.it

 

 

 MICROCREDITO NAZIONALE

A COSA SERVE

AVERE UN FINANZIAMENTO FINO AD UN MASSIMO DI EURO 25.000.

(Il limite può essere aumentato di euro 10.000, qualora il contratto di finanziamento preveda l’erogazione frazionata

subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle seguenti condizioni:

  1. il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse;
  2. lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dall’operatore di microcredito).

L’OPERATORE DI MICROCREDITO (BANCA) PUO’ CONCEDERE ALLO STESSO SOGGETTO UN NUOVO FINANZIAMENTO PER UN AMMONTARE, CHE SOMMATO AL DEBITO RESIDUO, NON SUPERI IL LIMITE DEI 25.000 EURO O, AUMENTATO DI ALTRI 10.000 EURO QUALORA, COME SOPRA, IL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO PREVEDA L’EROGAZIONE FRAZIONATA SUBORDINANDO I VERSAMENTI AL VERIFICARSI DELLE CONDIZIONI DI CUI AI PUNTI a) e b).

 

PER FARE CHE COSA

1. La concessione di finanziamenti è finalizzata, anche alternativamente:

  1. all’acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all’attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative. I finanziamenti possono essere concessi anche nella forma di microleasing finanziario;
  2. alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;
  3. al pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell’imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti concessi alle società di persone e alle società cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci;
  4. al pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento

 

A CHI PUO’ INTERESSARE IL MICROCREDITO

  1. L’attività di finanziamento è finalizzata a sostenere l’avvio o lo sviluppo di un’attività di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata di cui all’articolo 2463-bis c.c. o di società cooperativa, ovvero a promuovere l’inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro.

Per essere ammessi al fondo di garanzia per ottenere il microcredito le società devono essere già costituite e nel caso di professionisti devono essere iscritti agli ordini professionali o aderire alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge 4/2013. Imprese e professionisti devono operare nei settori ammissibili in base alle disposizioni operative del Fondo.

  1. Sono esclusi i finanziamenti ai seguenti soggetti:

 

  1. lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di cinque anni;
  2. lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di dipendenti superiore alle 5 unità;
  3. società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, o società cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità;
  4. imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori a quelli previsti dall’articolo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come aggiornati ai sensi del terzo comma della medesima disposizione ed un livello di indebitamento superiore a 100.000 Euro.

 

 

 

 COME SI RESTITUISCE IL FINANZIAMENTO

 

  • Il rimborso dei finanziamenti è regolato sulla base di un piano con rate aventi cadenza al massimo trimestrale. La data di inizio del pagamento delle rate può essere posposta per giustificate ragioni connesse con le caratteristiche del progetto finanziato.
  • La durata massima del finanziamento non può essere superiore a sette anni, ad eccezione dei finanziamenti concessi per le finalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto 17 ottobre 2014, n. 176, per i quali la durata è coerente con il piano di formazione finanziato e in ogni caso non superiore a dieci anni.

 

COME SI FA PER AVERE UN FINANZIAMENTO DI MICROCREDITO

Come per tutti i finanziamenti, anche il prestito di Microcredito si chiede ad un Operatore Finanziario (Banca). La particolarità è che l’Operatore Finanziario deve essere abilitato alla presentazione della richiesta di garanzia al Fondo per il Microcredito.

Poi, prima di tutto, bisogna avere chiaro cosa si vuole fare e perché si vuole chiedere il Microcredito e quanto è il valore della richiesta.

Per procedere si va direttamente in Banca e si parla con un addetto competente, oppure si segue la procedura come di seguito specificata:

La prenotazione. I soggetti beneficiari possono prenotare on line la garanzia in modo semplice e veloce, accedendo alla procedura telematica attraverso il link presente nella colonna a fianco.

Inserendo nome, cognome, codice fiscale e indirizzo e-mail è possibile registrarsi. Successivamente si può effettuare la prenotazione, indicando soltanto codice fiscale, ragione sociale, forma giuridica, posta elettronica certificata, e-mail e importo dell’operazione. La procedura on line emette una ricevuta, con relativo codice identificativo, che attesta la prenotazione e che il

beneficiario può stampareP.rogetti Territoriali Operativi – 35

 

COME SI FA PER AVERE UN FINANZIAMENTO DI MICROCREDITO

La conferma della prenotazione. La prenotazione non comporta automaticamente la concessione di una garanzia nè del connesso finanziamento. La prenotazione resta valida per i 5 giorni lavorativi successivi. Entro questo termine il soggetto beneficiario deve trovare un soggetto disponibile a concedere il finanziamento e a confermare on line la prenotazione. A tal fine si deve presentare al finanziatore la ricevuta di prenotazione e l'allegato 4. (dichiarazione possesso requisiti)

La presentazione della domanda di ammissione alla garanzia. Dopo la conferma della prenotazione, entro 60 giorni deve essere presentata la richiesta di ammissione alla garanzia da parte di un soggetto abilitato ad operare con il Fondo.

A chi rivolgersi per confermare la prenotazione della garanzia

Per la conferma della prenotazione l'impresa o il professionista può rivolgersi a una banca, a un intermediario finanziario vigilato o a un operatore di microcredito (ex art.111), abilitato alla presentazione delle richieste di garanzia al Fondo.

La concessione della garanzia è completamente gratuita, non

comportando il pagamenSttuodiodD’iAnaniblacleu&nAsasocicatoi mmissione al Fondo

 

Banche che operano nel frusinate:

BANCA CARIGE ITALIA BANCA DEGLI ERNICI BANCA DEL FUCINO

BANCA DI CREDITO POPOLARE BANCA ETRURIA

BANCA MPS

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO BANCA POPOLARE DEL LAZIO

BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA

BANCA POPOLARE DI ANCONA BANCA POPOLARE DI FONDI

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA

BANCA POPOLARE DI VICENZA

BANCA PROSSIMA

BANCO POPOLARE SOC COOP BCC DI ANAGNI

BCC DI FIUGGI BCC DI ROMA CREDITO EMILIANO

DEUTSCHE BANK SPA INTESA SAN PAOLO UNICREDITO

UNIPOL BANCA

 

In grasseto le Banche che hanno già operato con il microcredito